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Le nostre zone operative
Certificato CAM per i Criteri Ambientali Minimi
Cosa sono i CAM
Quando sono obbligatori
CAM isolanti per Superbonus
Facciamo chiarezza: non esiste una certificazione CAM in senso stretto, quello che si può certificare e verificare è la corrispondenza a determinati requisiti prescritti all’interno del cosiddetto “decreto CAM”, le modalità, i limiti e le procedure sono descritte nel decreto e variano per tipologia, composizione e destinazione d’uso del componente/prodotto edilizio.
Un prodotto o un intervento che risponde a tutti questi criteri risulta conforme al decreto CAM, indipendentemente dal fatto che siano sottoposti all'obbligo sempre più produttori decidono di sviluppare materiali che rispondano ai requisiti prescritti.
I Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) per materiali e interventi edilizi sono definiti dal Decreto 23 giugno 2022 n. 256 approvato dal Ministero della Transizione Ecologica relativo a “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi” cosiddetto CAM Edilizia.
Il nuovo decreto entrato ufficialmente in vigore il 4 dicembre 2022, sostituisce il precedente DM 11 ottobre 2017 e introduce nuovi criteri, prescrizioni e metodi specifici per la verifica di ogni singolo requisito.
La verifica dei CAM si gioca su più fronti e su più livelli, tiene infatti conto dell'edificio nel suo complesso e valuta quindi l’intero processo costruttivo partendo dal ciclo di vita del singolo prodotto, provenienza delle materie prime, sostenibilità del contenuto di riciclato, emissioni, smaltimento, ecc.
I CAM rispondono all’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale di un determinato ciclo produttivo, promuovendo modelli di consumo più sostenibili, l’utilizzo di risorse secondarie e migliorando al contempo le condizioni di salubrità degli edifici e di vita degli occupanti.
La loro applicazione sistematica e diffusa consente a progettisti e committenti di scegliere e preferire tecnologie e prodotti sostenibili dal punto di vista ambientale e produce un effetto leva sul mercato inducendo i produttori ad adottare processi sempre più virtuosi e in linea con le richieste della Pubblica Amministrazione e a tendere al mercato in senso più ampio in termini di sostenibilità e salubrità.
In Italia l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie alle previsioni contenute nel nuovo Codice dei contratti infatti l'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 prevede l’obbligo di applicazione per l’intero valore dell’importo della gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM). Lo stesso comma prevede che si debba tener conto dei CAM anche per la definizione dei criteri di aggiudicazione dell’appalto di cui all’art. 108 comma 4 e 5, del Codice.
Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali ma ha l’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, circolari, aumentando il numero di occupati nei diversi settori delle filiere più sostenibili.
I CAM in edilizia sono obbligatori in edifici pubblici, lavori di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione per i soli materiali isolanti termici e acustici in casi di interventi di riqualificazione energetica che prevedano il ricorso a detrazioni fiscali (ad es. Ecobonus 110% - DL 34/2020).
Il decreto di rilancio richiede che siano applicati i Criteri Ambientali Minimi sui materiali isolanti e in particolare che vengano rispettati i criteri descritti al paragrafo 2.5.7 (Decreto 23/06/ 2022 n. 256) relativamente all'impiego di sostanze pericolose e al contenuto minimo di materia recuperata o riciclata presente nel prodotto finito.
Per rientrare tra i materiali ammissibili per il superbonus gli isolanti termici e acustici devono rispettare nei seguenti criteri:
- Deve possedere la marcatura CE grazie all'applicazione di una norma armonizzata o grazie a un ETA che permette al fabbricante di redigere una DoP.
- Non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili.
- Non devono essere prodotti con agenti espandenti che causino riduzione dello strato di ozono.
- Non devono essere aggiunte sostanze nocive incluse nell’elenco di “sostanze estremamente preoccupanti” secondo il regolamento REACH in concentrazione superiore allo 0,1% (p/p).
- Non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica.
- Se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito, se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.
- Se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella tabella presente al par.2.5.7 questi devono contenere le quantità minime di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto ivi indicate, misurate sul peso (somma delle tre frazioni) del prodotto finito.
I materiali isolanti non presenti in elenco possono comunque essere impiegati, ma per essi non è richiesto un contenuto minimo delle tre frazioni.
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